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ToggleIl decreto ingiuntivo è lo strumento di gran lunga più utilizzato dalle aziende per recuperare le fatture non pagate. Cercheremo di capire in breve di cosa si tratta, come funziona e cosa occorre per ottenerlo.
Lo scopo di questo breve articolo è quello di fornire all’impresa o al titolare di partita iva, una breve e sintetica panoramica del procedimento di ingiunzione, per acquisire maggiore consapevolezza circa il suo funzionamento.
Per farlo ho cercato di utilizzare termini di facile comprensione anche per i “non addetti ai lavori”.
Inoltre è bene precisare che, sebbene il decreto ingiuntivo possa essere utilizzato anche per ottenere la consegna di una cosa mobile determinata o una determinata quantità di beni fungibili, in questo articolo parleremo esclusivamente del procedimento di ingiunzione di pagamento di somme di denaro e lo faremo con particolare attenzione ai crediti delle imprese nei confronti dei loro clienti.
Cos’è un decreto ingiuntivo?
Esistono diversi tipi di procedura di recupero crediti giudiziale, ma nella stragrande maggioranza dei casi i creditori, soprattutto quando sono imprese che devono recuperare fatture insolute, tendono a scegliere il decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo è il provvedimento con il quale il Giudice, sulla base di alcuni presupposti che presto vedremo, emette un ordine di pagamento nei confronti del debitore.
L’ingiunzione di pagamento viene emessa quando il Giudice ritiene che il credito, fatto valere dal ricorrente, sia sufficientemente provato dalla documentazione allegata al fascicolo.
Da ciò discendono due conseguenze:
- si tratta di un procedimento sommario perché si basa solo sui documenti allegati dal ricorrente;
- si tratta di un provvedimento emesso “inaudita altera parte”, ovvero senza che venga sentito il debitore in un regolare contraddittorio.
Il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice deve essere notificato al debitore, al quale la legge concede il termine di 40 giorni dalla notifica per effettuare il pagamento o per proporre opposizione se ritiene che l’ingiunzione sia ingiusta o illegittima.
Cosa serve per avere un decreto ingiuntivo?
Per ottenere dal Giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo occorre innanzitutto che il credito sia certo, liquido ed esigibile. Ciò significa, in estrema sintesi, che il tuo diritto deve essere basato su elementi certi, essere determinato (o determinabile) nel suo ammontare, e deve essere immediatamente esigibile, cioè non sottoposto a termine o condizione.
Ma ciò non basta, perché se vuoi che il Giudice emetta un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente moroso, occorre allegare al ricorso anche la prova documentale del credito. Ad esempio un contratto, una promessa unilaterale di pagamento, una polizza ed altri.
Uno dei presupposti più importanti, infatti, se non il più importante in assoluto, è la prova scritta del credito che deve essere fornita per dimostrare tanto la sussistenza del credito stesso, quanto il suo preciso ammontare.
Se sei un imprenditore che esercita un’attività commerciale o un lavoratore autonomo ed hai un credito verso clienti (anche non imprenditori) relativo a somministrazione di merci o prestazione di servizi, puoi ottenere il decreto ingiuntivo anche sulla base della sola fattura, se alleghi l’estratto autentico delle scritture contabili, cioè, in pratica del registro Iva vendite.
Resta il fatto che se hai ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della sola fattura in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando si apre una vera e propria causa di merito, avrai l’onere di dare piena prova del tuo credito e a quel punto la sola fattura potrebbe non essere più sufficiente.
Per questo motivo consiglio sempre di disporre di un contratto chiaro, fatto con l’ausilio di un avvocato esperto in recupero crediti che ti possa tutelare se il debitore contesta quanto ti è dovuto.
Quando diventa esecutivo il decreto ingiuntivo?
Il decreto ingiuntivo, ad eccezione dei casi che vedremo, non consente di recarsi dall’Ufficiale Giudiziario per ottenere un pignoramento dei beni e dei crediti del debitore prima che sia stato dichiarato esecutivo dal Giudice.
Vediamo quindi quando il decreto ingiuntivo diventa esecutivo.
Esecutività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione
Come abbiamo visto, il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore nei modi e nei termini previsti dalla legge per consentire a quest’ultimo di proporre opposizione entro 40 giorni dalla ricezione della notifica.
Di regola, quindi, se il debitore non paga o non propone opposizione entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo.
In concreto ciò significa che il Giudice, su richiesta del creditore, verificato che non ci sia stata opposizione, dichiarerà che il decreto ingiuntivo è diventato definitivo e, come tale, utilizzabile per ottenere un pignoramento (di beni o di crediti) nei confronti del debitore.
Esecutività al termine della causa di opposizione
Se invece il debitore propone opposizione si apre un vero e proprio processo di merito a cognizione piena, dove le parti (creditore opposto e debitore opponente) potranno far valere le proprie ragioni con tutti i mezzi di prova che l’ordinamento mette a disposizione, quindi anche con testimoni, ad esempio.
Se il Giudice, al termine della causa, riterrà infondata l’opposizione del debitore, emetterà una sentenza di rigetto confermando il decreto ingiuntivo che diventerà esecutivo.
Esecutività in corso di causa
Se il debitore propone opposizione il creditore può chiedere già alla prima udienza che il decreto ingiuntivo venga dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Si tratta di una decisione rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice, il quale dovrà valutare se ci sono le condizioni per concedere la provvisoria esecutività quando l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione.
Nel caso in cui il Giudice decida di concedere la provvisoria esecuzione la causa di opposizione andrà comunque avanti ma il creditore avrà diritto di essere pagato immediatamente, salvo restituire quanto incassato in caso di accoglimento totale o parziale dell’opposizione.
Provvisoria esecutività
Il decreto ingiuntivo, tuttavia, può essere emesso provvisoriamente esecutivo prima ancora della eventuale opposizione da parte del debitore. L’art. 642 c.p.c. distingue a sua volta due casi.
Primo caso
Il Giudice deve emettere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo quando il credito è fondato su:
- un assegno bancario;
- un assegno circolare;
- una cambiale;
- un certificato di liquidazione in borsa;
- un credito che nasce da un atto ricevuto da un notaio o pubblico ufficiale autorizzato.
Secondo caso
Il Giudice può emettere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo quando:
- viene ravvisato il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
- il creditore ha prodotto un documento sottoscritto dal debitore, il quale ha riconosciuto il proprio debito.
Conclusioni
I motivi del successo di questo strumento processuale sono da ricercarsi principalmente in 3 fattori: semplicità, assenza di contraddittorio e rapidità.
Semplicità
Per ottenere un decreto ingiuntivo è sufficiente depositare un ricorso innanzi all’autorità giudiziaria competente per valore (fino a € 10.000,00 la competenza spetta al Giudice di Pace) e per territorio corredandolo con i pochi e semplici documenti che la Legge richiede.
Assenza di contraddittorio
Mentre di regola il Giudice assume i suoi provvedimenti dopo aver sentito ed esaminato la posizione di ciascun contendente, il decreto ingiuntivo non prevede il contraddittorio tra le parti. Pertanto, viene emesso sulla base dei documenti allegati dal creditore nel fascicolo che si deposita insieme al ricorso per ingiunzione di pagamento, fatto salvo, come abbiamo visto, il diritto del debitore di opporsi al decreto ingiuntivo.
Rapidità
Considerata l’assenza di contraddittorio e il fatto che il Giudice si deve limitare a verificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile, e fondato su prova scritta certa del credito, è naturale che il procedimento di ingiunzione sia anche quello che puoi ottenere in tempi più brevi, che comunque variano da caso a caso anche in relazione alle dimensioni dell’ufficio giudiziario presso il quale viene depositato il ricorso.
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