La carenza di liquidità di cui soffrono molte imprese ha determinato un ricorso sempre più frequente alla rateizzazione dei debiti. In questo articolo vedremo quali accorgimenti adottare quando concedi un piano di rientro ad un tuo cliente.
Cos’è il Piano di rientro?
Il piano di rientro è un accordo tra il creditore ed il debitore mediante il quale il primo concede al secondo la possibilità di saldare quanto dovuto con una dilazione di pagamento anziché in un’unica volta.
Si tratta di uno dei possibili sbocchi del recupero crediti stragiudiziale quando il debitore si trova in crisi di liquidità tale da non consentirgli di estinguere la propria obbligazione nei termini originariamente pattuiti.
In definitiva, quindi, si può dire che il Piano di rientro è l’alter ego dell’accordo a Saldo e stralcio.
Infatti, mentre nel Saldo e stralcio il pagamento avviene di solito in un’unica soluzione, ma con uno “sconto” (stralcio, appunto) sulla fattura, il Piano di rientro prevede il pagamento dell’intero credito ma in modo rateizzato.
I vantaggi del piano di rientro per il creditore
Spesso le condizioni di pagamento concesse al tuo cliente prevedono già un pagamento differito a 30, 60, 90 giorni, e anche di più, in certi casi. Se si considera che per erogare la fornitura o il servizio al tuo cliente hai dovuto già sostenere tutti i costi di produzione (materie prime, stipendi e contributi ai dipendenti, oneri finanziari e fiscali ecc.), è comprensibile che tu confidi che il cliente faccia la sua parte onorando gli impegni presi.
Quindi è comprensibile che quando si verifica un mancato pagamento, perché il tuo cliente lamenta difficoltà finanziarie, l’idea di concedergli una ulteriore dilazione di pagamento non ti farà fare salti di gioia perché ciò significa, in pratica, che dovrai continuare a fare “da banca”.
Tuttavia, il Piano di rientro, può presentare anche alcuni vantaggi se hai un credito incagliato con un cliente:
- ti consente di recuperare l’intero credito comprensivo della tua marginalità;
- ti fa avere in mano un documento contenente il riconoscimento di debito da parte del cliente;
- ti evita di iniziare o proseguire un’azione legale nei confronti del debitore con tutti i costi ed i rischi che essa comporta;
- potrebbe rivelarsi utile anche in termini di salvaguardia del rapporto commerciale.
Come fare un Piano di rientro?
Il Piano di rientro, come abbiamo detto, è un accordo tra creditore e debitore che modifica l’obbligazione originaria assunta da quest’ultimo.
In definitiva si tratta di un vero e proprio contratto giuridicamente vincolante tra le parti. È opportuno, a tutela di entrambe le parti, che l’accordo venga messo per iscritto tramite una scrittura privata che dovrà essere firmata e di cui dovranno avere una copia sia il creditore che il debitore.
Se non è possibile procedere alla firma contestuale delle parti, magari per ragioni di lontananza, è fortemente consigliabile procedere ad uno scambio della scrittura privata mediante PEC in modo da attribuire alla stessa la data certa e una piena ed incontestabile efficacia giuridica.
Per tutti questi motivi sarebbe ottimale che, in fase di stesura e di formalizzazione dell’accordo, tu ti facessi consigliare ed assistere da un avvocato esperto.
Tuttavia, se preferisci il fai-da-te, devi sapere che un Piano di rientro deve contenere alcuni elementi essenziali:
- i dati anagrafici e fiscali delle parti (cioè del creditore e del debitore);
- l’origine del credito ossia gli estremi del contratto e/o delle fatture da incassare;
- la somma precisa che il debitore si impegna a corrispondere;
- il complessivo numero di rate e l’importo di ogni singola rata;
- le date di scadenza di ogni singolo rateo;
- la data di stipula della scrittura privata;
- la sottoscrizione del creditore e del debitore su ciascuna pagina.
Oltre ai suddetti elementi essenziali possono essere inserite nel Piano di rientro anche delle condizioni ulteriori a seconda della situazione concreta:
- la previsione di eventuali interessi legali o moratori;
- la rinuncia ad eventuali azioni legali intraprese da parte del creditore;
- la rinuncia a contestazioni sulla fornitura o sul servizio da parte del debitore.
Come tutelarsi in caso di mancato pagamento delle rate?
Come abbiamo già detto, tra i vantaggi che puoi ottenere tramite la sottoscrizione di un piano di rientro c’è quello di ricevere un riconoscimento di debito da parte del debitore.
Ciò significa, in termini pratici, che in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, potrai avvalerti, se vorrai, della decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 cod. civ.) cioè della norma che consente al creditore, in caso di mancato rispetto delle rate, di chiedere subito il pagamento del residuo senza attendere la scadenza delle rate future.
A questo punto, se il debitore decaduto dal beneficio del termine non dovesse pagare l’importo complessivo delle rate residue, potrai ottenere dal Giudice un Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, come spiegato in questo articolo del blog ➡ “Guida pratica al Decreto ingiuntivo”
Inoltre una forma ulteriore di garanzia è rappresentata dal rilascio di effetti cambiari.
Il Piano di rientro, infatti, può essere “libero” (cioè prevedere l’impegno del debitore a pagare mediante bonifico o Rid bancario) oppure “cambializzato” che però, oltre a dei lati positivi, ha anche alcuni aspetti negativi.
I lati positivi sono i seguenti:
- un impegno maggiore del debitore al rispetto del pagamento per evitare di essere protestato;
- la possibilità, in caso di mancato pagamento delle cambiali, di procedere immediatamente con il pignoramento in danno del debitore senza dover spendere tempo e denaro per ottenere un decreto ingiuntivo.
I lati negativi invece sono i seguenti:
- la gestione degli effetti da portare all’incasso almeno 2 mesi prima della scadenza;
- l’attesa (spesso di mesi) per avere la certezza del buon fine del pagamento;
- le commissioni addebitate dalla tua banca in caso di mancato pagamento degli effetti.
Invece non può mai costituire garanzia di un’obbligazione futura il rilascio di un assegno bancario “a data” poiché tale pratica, pur se talvolta utilizzata, è illegittima sotto vari profili dal momento che l’assegno è un mezzo di pagamento e non una promessa di pagamento.
Molto meglio, se le condizioni lo consentono, ottenere in fase di trattativa sul piano di rientro il rilascio di una garanzia personale, cioè di una fideiussione da parte di soggetto terzo e della cui solvibilità non vi siano particolari dubbi.
Si tratta di un’ipotesi alquanto rara ma non del tutto impossibile, soprattutto quando la somma rateizzata è piuttosto rilevante e il debitore chiede una dilazione lunga. In tali casi, infatti, la concessione della rateizzazione potrebbe essere subordinata dal creditore al rilascio di una idonea garanzia.
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